Cass. civ. n. 29560 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile - Perdita del loro carattere - Declassificazione tacita - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.


I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell'uso per lunghissimo tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato patrimonio indisponibile l'area, inizialmente appartenuta all'ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19951 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 830 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 928
Cod. Civ. art. 1158

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