Cass. civ. n. 2963 del 1 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d’ufficio anche in appello - Condizioni - Fatti posti a fondamento dell'eccezione - Rituale acquisizione probatoria - Necessità - Ammissibilità di nuove prove - Esclusione - Fondamento.
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 112