Cass. pen. n. 29643 del 3 maggio 2024
Testo massima n. 1
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Concessione per la seconda volta - Computo della pena complessiva - Pena pecuniaria il cui ragguaglio comporti il superamento della soglia di due anni di pena detentiva - Rilevanza - Esclusione.
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 163 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.