Cass. pen. n. 853 del 27 gennaio 1996

Testo massima n. 1


L'aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone, concretandosi essenzialmente in una carenza del sentimento di pietà e di umanità, attiene ad un aspetto della condotta che, pur non essendo necessario il fine di arrecare inutili sofferenze, esige specifica coscienza e volontarietà, senza di che verrebbe in definitiva a configurarsi una inammissibile forma di responsabilità oggettiva.

Testo massima n. 2


Se di norma è sufficiente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, far riferimento, alla sproporzione (oggettiva) esistente tra movente e azione delittuosa, in particolari circostanze sono necessarie indagini più approfondite per accertare che la sproporzionata reazione allo stimolo sia, piuttosto che rivelatrice di un istituto criminale più spiccato - da punire più severamente - il portato di una concezione particolare, che annette a certi eventi un'importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte delle persone vi riconnette. (Fattispecie relativa a omicidio, aggravato da rapporto di parentela e motivato dal convincimento, sia pur erroneo, dell'autore del reato, che la condotta del fratello e della di lui famiglia in ordine all'esercizio di una servitù di passaggio era illecita).

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