Cass. pen. n. 2967 del 24 gennaio 2025
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimento di proroga - Giudizio di convalida - Motivazione - Contenuto - Indicazione.
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C)
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111 com. 7
Costituzione art. 13