Cass. pen. n. 22073 del 23 maggio 2013
Testo massima n. 1
Nel caso di contestuale pendenza di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o non esecutività del titolo davanti al giudice dell'esecuzione e dell'atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, quest'ultimo è competente anche per l'incidente di esecuzione, salvo che non sia già intervenuta decisione irrevocabile, che preclude ogni ulteriore valutazione da parte del giudice dell'esecuzione o di altro giudice.
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