Cass. pen. n. 2970 del 17 dicembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE - Attribuzione della Prima Presidenza ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen. - Mancato esercizio - Conseguente designazione della sezione ordinaria competente - Fissazione dell'udienza dinanzi al collegio - Istanza di rimessione alle Sezioni Unite - Legittimazione del collegio a provvedere - Sussistenza - Criteri di valutazione.
L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618