Cass. civ. n. 29714 del 26 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Eccezione di incapacità a testimoniare – Ammissione della prova con riserva di provvedere sulla stessa – Successiva assunzione in mancanza di scioglimento della riserva – Nullità relativa – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze.


Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 9456 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

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