Cass. pen. n. 29717 del 26 giugno 2025
Testo massima n. 1
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata in sede esecutiva - Revoca del beneficio per violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. - Decorrenza del termine di estinzione della pena - Data di irrevocabilità della sentenza - Esclusione - Data di revoca del beneficio - Sussistenza.
Il termine per l'estinzione della pena, quando la stessa sia stata condizionalmente sospesa per la terza volta in violazione del divieto di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen., con statuizione poi revocata "in executivis", non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, è divenuta eseguibile. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che le questioni relative all'insussistenza dei presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., ad esempio per via del suo consolidamento e della conseguente estinzione del reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 172
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.