Cass. civ. n. 2973 del 01 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutive e azioni di accertamento negativo - Esclusione.


In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31774 del 2023

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 223
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE