Cass. pen. n. 2974 del 07 gennaio 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Provvedimenti adottabili “de plano” dal presidente del collegio - Indicazione - Decreto con il quale venga declinata la competenza - Esclusione - Conseguenze.
In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)