Cass. pen. n. 2974 del 07 gennaio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Provvedimenti adottabili “de plano” dal presidente del collegio - Indicazione - Decreto con il quale venga declinata la competenza - Esclusione - Conseguenze.


In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 49 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)

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