Cass. civ. n. 29787 del 26 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE Invalidità causata da fatto illecito del terzo - Erogazione, in favore del danneggiato, dell’assegno di cui all’art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Diritto di surrogazione dell’INPS nei confronti del responsabile - Presupposti - Prova della sussistenza di un danno patrimoniale civilistico da riduzione della capacità lavorativa - Necessità.


La domanda di surrogazione proposta dall'INPS nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9002 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1203
Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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