Cass. civ. n. 2979 del 01 febbraio 2023
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI Lucro cessante - Computo - Criteri - Decorrenza in ipotesi di responsabilità extracontrattuale - Dal giorno dell'evento dannoso.
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.