Cass. civ. n. 29801 del 27 ottobre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Cooperative sociali e loro consorzi - Imprese sociali - Qualifica ai sensi del d.lgs. n. 112 del 2017 - Conseguenze - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione.


Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 831 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2545 terdecies
Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 112 art. 1 com. 4
Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 112 art. 14 com. 1
Legge 08/11/1991 num. 381 CORTE COST.

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