Cass. pen. n. 29817 del 15 marzo 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di pornografia minorile - Nozione - Rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali - Significato di scopo sessuale - Accertamento della finalità della produzione - Intenzione dell'agente – Rilevanza - Ragioni.


In tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3110 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 600 ter com. 3
Cod. Pen. art. 600 ter com. 6

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