Cass. civ. n. 29821 del 27 ottobre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Successioni mortis causa - Patrimonio relitto insufficiente per il soddisfacimento dei diritti del legittimario - Azione di riduzione - Funzione integrativa del contenuto della quota spettantegli per legge - Conseguente concorso tra successione legittima e necessaria - Conseguenze - Azione di simulazione dell’atto di disposizione del de cuius - Applicabilità delle agevolazione probatorie ex art. 1417 c.c. - Sussistenza - Fondamento.


In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8215 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 536
Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 557
Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1417

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