Cass. pen. n. 5159 del 19 novembre 1996

Testo massima n. 1


L'erronea applicazione dell'entità dell'indulto da parte del giudice della cognizione, causata dall'omesso calcolo della detenzione presofferta, non è di ostacolo, sempre che la questione non abbia formato oggetto di contestazione e di risoluzione in sede cognitiva, alla determinazione, in sede esecutiva, dell'esatta pena residua da dichiarare condonata, in quanto il giudicato si forma sull'applicabilità del beneficio, non sulla quantità dello stesso.

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