Cass. civ. n. 2983 del 6 febbraio 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE


Azione di disconoscimento della paternità - Padre naturale - Parte necessaria o facoltativa in appello - Esclusione - Ragioni.


Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 247
Cod. Proc. Civ. art. 344
Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 14315/2001

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