Cass. pen. n. 6593 del 3 giugno 1994

Testo massima n. 1


Quando all'applicazione dell'indulto non abbia provveduto il giudice della cognizione, procede a norma dell'art. 672 c.p.p. il giudice dell'esecuzione: conseguentemente il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata applicazione del condono è ammissibile solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con specifica statuizione nel dispositivo della sentenza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE