Cass. pen. n. 1635 del 23 maggio 1994

Testo massima n. 1


Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 672, primo comma, e 665, quarto comma, c.p.p., la competenza ad applicare l'amnistia in sede esecutiva ad una o più pene, già cumulate, scaturenti da provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

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