Cass. pen. n. 6679 del 3 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile soltanto quando il giudice abbia esplicitamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia omesso di pronunciarsi. Fuori di tale ipotesi l'eventuale applicazione di detto beneficio va riservato al giudice dell'esecuzione.