Cass. pen. n. 6320 del 16 febbraio 2010

Testo massima n. 1


L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere).

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