Cass. civ. n. 29859 del 27 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA


Diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica - Prescrizione - Decorrenza - Momento della percepibilità dell'illecito - Coincidenza col momento di verificazione dell'evento lesivo conseguente alla condotta del sanitario - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.


Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 21715/2013

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