Cass. pen. n. 29863 del 24 marzo 2023
Testo massima n. 1
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - Revoca - Presupposti - Trasgressioni agli obblighi della libertà vigilata costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili - Rilevanza - Limiti.
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 177 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 231 CORTE COST.