Cass. pen. n. 29863 del 24 marzo 2023

Testo massima n. 1


PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE


Revoca - Presupposti - Trasgressioni agli obblighi della libertà vigilata costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili - Rilevanza - Limiti.


In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 177 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 231 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. pen. n. 52020/2017

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE