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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1286 del 27 maggio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1286 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1

La pena condizionalmente sospesa [ o condonata ] non può essere posta in esecuzione dal pubblico ministero mediante ordine di carcerazione [ o ingiunzione al condannato di costituirsi in carcere ] in base alla sussistenza di una causa di revoca, prima che il giudice abbia eliminato gli effetti del provvedimento concessorio del beneficio con nuovo provvedimento assunto a conclusione di un procedimento diretto all’accertamento dei presupposti per la revoca stessa.

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