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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010

Testo massima n. 1

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l’azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l’incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un’azione risarcitoria individuale nella titolarità di ciascun singolo creditore nei confronti dell’amministratore del consorzio, che è soggetto diverso dal fallito, e che non è, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attività esterna, costituiscono enti ben diversi dalla società per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalità in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilità di un’applicazione analogica dell’azione di responsabilità dei creditori sociali contemplata dall’art. 2394 c.c. e, per l’ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394 bis c.c..

Testo massima n. 2

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del medesimo consorzio, l’azione di responsabilità extracontrattuale per lesione dei diritti di credito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non trovando nel patrimonio del consorzio la titolarità di un’azione di responsabilità già spettante all’ente [ dato che per l’art. 2608 c.c. gli amministratori rispondono verso i consorziati e non verso il consorzio ], e non potendo invocare una norma speciale che gli attribuisca, sul modello dell’art. 2394 [ ora 2394 bis ] c.c., il potere di agire per conto dei creditori nei confronti di un soggetto diverso dal fallito, né potendo a tal fine giovarsi dell’art. 146 della legge fall., perché la speciale disciplina del capo X della legge fallimentare è circoscritta all’ipotesi di fallimento di società, onde sarebbe arbitrario riferirla anche alla diversa figura del consorzio.

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