Cass. pen. n. 2156 del 8 giugno 1994
Testo massima n. 1
I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione possono essere concessi solo dal giudice della cognizione con la sentenza o con il decreto di condanna, salvo il caso eccezionale, previsto dall'art. 671, comma 3, c.p.p., allorché venga applicata in sede esecutiva la disciplina del concorso formale o della continuazione ai reati oggetto di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione può anche decidere, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., sull'avvenuta estinzione del reato per il positivo decorso del periodo di sospensione condizionale previsto dall'art. 167 c.p., purché il beneficio sia stato applicato dal giudice della cognizione).
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