Cass. pen. n. 1182 del 7 luglio 1995
Testo massima n. 1
L'art. 676 c.p.p., nell'indicare le altre competenze affidate al giudice dell'esecuzione, tra le quali indica anche quella in ordine alla confisca, precisa che il giudice procede a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, per cui è tenuto a provvedere sull'istanza dell'interessato, senza formalità alcuna, con ordinanza contro la quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione. Nel caso in cui, chiesta la declaratoria di nullità ed inefficacia della confisca, il pretore, giudice dell'esecuzione, anziché, provvedere sull'istanza in forza della norma di cui all'art. 666, con la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, abbia invece applicato la procedura di cui all'art. 666, comma 2, e gli interessati abbiano proposto ricorso per cassazione, tuttavia, poiché contro la decisione adottata dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca l'interessato può proporre, a norma dei citati artt. 666 e 667 c.p.p., opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
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