Cass. pen. n. 29928 del 29 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE


"Famiglia" e "convivenza" ex art. 572 cod. pen. - Nozione - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Maltrattamenti in famiglia - Configurabilità - Esclusione - Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa).

Riferimenti normativi

Costituzione art. 25
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

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