Cass. pen. n. 42978 del 11 novembre 2003
Testo massima n. 1
Nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione.
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