Cass. pen. n. 24164 del 26 maggio 2004

Testo massima n. 1


In materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio — ed al rito camerale — sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza.

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