Cass. civ. n. 29936 del 27 ottobre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Leasing traslativo - Stipulazione in luogo dell'acquisto del bene - All'interno di un gruppo societario - Abuso del diritto - Esclusione - Limiti - Valutazione sull'uso distorto per indebiti vantaggi fiscali - Necessità.


In tema di elusione fiscale, l'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo in luogo dell'acquisto del bene, benché all'interno di un gruppo societario, non depone, di per sé, per una distorsione dello strumento giuridico utilizzato, dovendosi invece verificare e accertare se, alla base dell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negozi ad esso collegati al fine di perseguire indebiti vantaggi fiscali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27158 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1526
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

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