Cass. civ. n. 29961 del 27 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Decreto del Primo Presidente e decreto di fissazione dell'udienza pubblica - Comunicazione di cancelleria alle parti - Necessità - Ragioni.
Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 378
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis com. 2