Cass. pen. n. 30016 del 28 marzo 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Danno patrimoniale - Nozione - Perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile - Sussistenza - Criterio di individuazione - Indicazione.
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2056