Cass. civ. n. 30044 del 30 ottobre 2023

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Mediatore iscritto al relativo albo - Successiva iscrizione ad altro albo professionale - Perdita del diritto alla provvigione - Esclusione.


ll diritto del mediatore iscritto nel relativo ruolo professionale alla provvigione non viene meno per il fatto che egli si sia successivamente iscritto anche ad un altro albo professionale, in quanto, sebbene l'art. 5, comma primo, lett. e) della l. n. 39 del 1989 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) abbia dichiarato incompatibile l'iscrizione in altri albi con l'attività di mediatore, tale incompatibilità rileva solo come causa di cancellazione dal ruolo dei mediatori e non come causa di nullità del contratto di mediazione concluso.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7759 del 2005

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1755
Cod. Civ. art. 1756
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 5 com. 1 lett. E

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