Cass. civ. n. 3005 del 1 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE


Processo tributario - Documento prodotto in modalità telematiche - Onere di nuovo deposito in appello - Esclusione - Conseguenze.


Nel processo tributario trattato dall'inizio con modalità telematiche, le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del proprio fascicolo del grado precedente, che rimangono acquisite al fascicolo telematico d'ufficio e devono essere necessariamente esaminate dal giudice del gravame.

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Riferimenti normativi

Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163 art. 14
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126
Cod. Proc. Civ. art. 347

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