Cass. pen. n. 15189 del 20 aprile 2012
Testo massima n. 1
Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta, e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente.