14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4126 del 11 dicembre 1993
Testo massima n. 1
In tema di revisione, il principio per cui il giudizio in ordine all’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova addotti a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, non esclude, quando l’elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, la legittimità di una valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell’ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato.
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