Cass. pen. n. 4521 del 13 febbraio 1992

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 634 c.p.p., quando la richiesta di revisione è proposta, fuori dalla ipotesi preveduta dagli artt. 639 e 632 o senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633, 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte d'appello, anche d'ufficio, dichiara l'inammissibilità della richiesta predetta. La valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione risponde alle esigenze generali di impedire spreco di attività giurisdizionale e si svolge de plano, e non è previsto che sia dato avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio.

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