Cass. civ. n. 30093 del 30 ottobre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Orario di lavoro part-time - Modifica datoriale - Mancata accettazione del dipendente - Licenziamento fondato sul rifiuto - Illegittimità - Impossibilità di utilizzo della prestazione - Recesso datoriale - Legittimità - Oneri probatori.


È illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell'orario di lavoro part-time, mentre, è legittimo quello irrogato a cagione dell'impossibilità di utilizzo della prestazione oraria precedente per effettive esigenze economico-organizzative dell'impresa, con onere, per il datore di lavoro, di dimostrare altresì che non sussistono altre alternative orarie o soluzioni occupazionali rispetto a quelle prospettate al lavoratore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21875 del 2015

Normativa correlata

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5
Cod. Civ. art. 2107
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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