Cass. civ. n. 30093 del 30 ottobre 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Orario di lavoro part-time - Modifica datoriale - Mancata accettazione del dipendente - Licenziamento fondato sul rifiuto - Illegittimità - Impossibilità di utilizzo della prestazione - Recesso datoriale - Legittimità - Oneri probatori.
È illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell'orario di lavoro part-time, mentre, è legittimo quello irrogato a cagione dell'impossibilità di utilizzo della prestazione oraria precedente per effettive esigenze economico-organizzative dell'impresa, con onere, per il datore di lavoro, di dimostrare altresì che non sussistono altre alternative orarie o soluzioni occupazionali rispetto a quelle prospettate al lavoratore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5
Cod. Civ. art. 2107
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.