Cass. pen. n. 3011 del 19 dicembre 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA - Udienza di comparizione predibattimentale - Instaurazione a seguito di revoca del decreto penale di condanna - Vizi del provvedimento di revoca - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.


Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 12350 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 lett. C

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