Cass. civ. n. 30119 del 30 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.


In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6834 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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