Cass. pen. n. 30125 del 2 luglio 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Destinatario della condotta decettiva - Identità con il soggetto che subisce il danno - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra l'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse stato correttamente ravvisato il reato con riferimento alla condotta del titolare di una concessione demaniale marittima per aver presentato al Comune, preposto alla riscossione del relativo canone, i modelli F23 falsificati al fine di apparire adempiente, pur essendo l'Erario il destinatario finale delle somme dovute).
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Legge Cost. 31/03/1998 num. 112
Legge Reg. Emilia-Romagna 31/05/2002 num. 9 CORTE COST.