Cass. pen. n. 30147 del 03 maggio 2023

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Determinazione dei termini e delle modalità attuative dei percorsi - Da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.


In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17119 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 165 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L

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