Cass. pen. n. 3015 del 27 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI


Richiesta di colloqui con detenuti - Falsa attestazione in ordine ai propri precedenti penali - Delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali - Configurabilità - Sussistenza - Delitti di cui gli artt. 483 e 496 cod. pen. - Esclusione.


Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 483
Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 496
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 21
DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46

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Precedenti: Cass. pen. n. 4054/2019

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