Cass. pen. n. 30150 del 20 giugno 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Obbligo di mantenimento – Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. – Accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale tra i genitori che comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore – Irrilevanza – Ragioni – Conseguenze – Fattispecie.


In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale, pur quando non trasfuso nella decisione assunta dall'autorità giudiziaria civile, in cui i genitori comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore, posto che il suddetto negozio giuridico non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. (Fattispecie relativa alla stipula di un accordo negoziale stragiudiziale in cui il genitore affidatario, in cambio dell'autorizzazione a portare il figlio all'estero, rinunciava, in costanza della decisione assunta dal giudice civile ma non recepita nel provvedimento di quest'ultimo, alla corresponsione da parte dell'imputato della somma determinata dall'autorità giudiziaria civile e dovutagli mensilmente per il mantenimento del figlio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36392 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2

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