Cass. pen. n. 3016 del 03 dicembre 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Omessa tenuta dei bilanci di una società in liquidazione per oltre tre anni consecutivi - Interferenza con l’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - Esclusione - Bancarotta semplice documentale - Configurabilità - Sussistenza.


In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 42568 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2188
Cod. Civ. art. 2312
Cod. Civ. art. 2490 com. 6
Cod. Civ. art. 2945
Cod. Civ. art. 2496
Legge Falliment. art. 16 com. 1 lett. 3
Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 220
Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 40
Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

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