Cass. pen. n. 30165 del 5 aprile 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO
Incendio colposo - Violazione delle disposizioni sul divieto di utilizzo di camini - Fondamento - Assimilazione agli impianti termici - Fattispecie.
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 423 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
DM Interno 09/04/1994
Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192
Legge 03/08/2013 num. 90 CORTE COST.