Cass. pen. n. 30176 del 15 luglio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE


Associazione di tipo mafioso - Prova di effettiva penetrazione nel tessuto economico e sociale del territorio di operatività - Necessità - Esclusione - Condizioni.


Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod.pen., non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, abbia in concreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nell'ambito in cui l'associazione è attiva.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 57896/2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

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